Statuto


Lo Statuto Nazionale Avis

Deliberato il 17 Maggio 2003 in occasione della 67^ Assemblea Nazionale in Riccione
Firmato il 13 Febbraio 2004 dal Ministro della Salute Prof. Girolamo Sirchia il Decreto di approvazione.

INDICE

ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
ART. 2 SCOPI SOCIALI
ART. 3 ATTIVITA’
ART. 4 SOCI
ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 6 COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART. 8 ORGANI
ART. 9 L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART.10 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
ART.11 CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.12 COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
ART.13 IL PRESIDENTE
ART.14 COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
ART.15 GIURI’ NAZIONALE
ART.16 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
ART.17 CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE
ART.18 IL COMITATO MEDICO NAZIONALE
ART.19 PATRIMONIO
ART.20 ESERCIZIO FINANZIARIO
ART.21 CARICHE
ART.22 ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
ART.23 RINVIO
ART.24 NORMA TRANSITORIA

Art. 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

c.1L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (di seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale’ o ‘Associazione’) è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali – e/o equiparate – di appartenenza.

c.2L’AVIS, che è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge n. 49 del 20.2.1950, ha sede legale in Milano, via Livigno n. 3.

ART. 2
SCOPI SOCIALI

c.1L’AVIS è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2L’AVIS – che garantisce l’unitarietà di tutte le Associazioni territoriali che ad essa aderiscono – ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di emocomponenti – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

  1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
  2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
  3. Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
  4. Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
  5. Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
  6. Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
  7. Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.

Art. 3
ATTIVITA’

c.1Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS Nazionale svolge nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono – a mezzo degli organi statutari a ciò deputati – una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale e rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell’associazione.

c.2In particolare, ai propri fini l’AVIS Nazionale svolge le seguenti attività:

  1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;
  2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
  3. Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
  4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
  5. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie associate per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
  6. Coordina le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l’emanazione di direttive e linee guida;
  7. Coordina il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e l’Osservatorio Associativo.
  8. Svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina le scuole di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale;
  9. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  10. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
  11. Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’associazione;
  12. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
  13. Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate;
  14. Promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue a livello comunitario ed internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività della FIODS (Federazione internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue);
  15. Sostiene l’attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

c.3Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’AVIS può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.

Art. 4
SOCI

c.1Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie – già costituite all’atto di approvazione assembleare del presente statuto – le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del presente testo. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige – Sudtirol e l’Avis Provinciale Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali.

c.3Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell’art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi aderiranno successivamente all’adozione del presente statuto, in osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

c.4Le Associazioni che non appartengano alla rete di organizzazioni territoriali di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo e che tuttavia – per oggetto sociale, attività e organizzazione – si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere dell’Avis Regionale competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei casi di respingimento dell’istanza si applica il disposto di cui al comma 11 dell’art. 6.

c.5Le Associazioni di cui al comma precedente, che siano state accettate dal Consiglio Nazionale, aderiscono direttamente ed esclusivamente all’AVIS Nazionale.

c.6Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base ed equiparate, Provinciali ed equiparate, Regionali ed equiparate già costituite ed associate all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e l’adesione di nuove associazioni territoriali valgono le norme di cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6.

c.7A decorrere dalla data di approvazione assembleare del presente Statuto non sarà consentita la costituzione e l’adesione all’AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente comma 2.

Art. 5
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7.

c.2La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3I soci persone fisiche di cui al c. 3 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica.

c.5Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6La partecipazione all’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 5000 soci persone fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata.

c.7I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis comunali, di base ed equiparate aventi i requisiti di cui al 2° c. dell’art. 6 alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente.

c.8La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento associativo.

Art. 6
COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

c.1Le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 possono costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci.

c.2E’ socio chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.3Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata.

c.4L’adesione all’Avis Comunale, di base o equiparata da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza dell’interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.

c.5L’adesione del socio persona fisica all’Avis Comunale, di base o equiparata comporterà l’automatica adesione all’AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale – o equiparate – sovraordinate.

c.6L’Avis Provinciale è costituita dalle Avis Comunali, di base o equiparate comprese nel territorio amministrativo corrispondente – rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro Presidenti – nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati nell’Assemblea Provinciale stessa dai delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.

c.7L’Avis Regionale è costituita dalle Avis Provinciali ed equiparate nonché dalle Avis Comunali o, comunque, di base comprese nel territorio amministrativo corrispondente – rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti – nonché dai soci persone fisiche iscritti alle Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate.

c.8Il Consiglio Nazionale dell’AVIS predisporrà uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le Associazioni di nuova costituzione che intendano aderire all’Avis.

c.9Ogni costituenda Avis territoriale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al precedente c. 8 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di:

  1. Avis Comunale (o di base) di…….;
  2. o Avis Provinciale (o equiparata) di…….;
  3. o Avis Regionale (o equiparata) di ……… .

c.10Al fine di aderire all’AVIS Nazionale, ciascuna Avis territoriale dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dal parere dell’Avis sovraordinata e dalla copia dello Statuto che intende adottare, al Consiglio Nazionale, che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

c.11La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS in merito alla istanza di adesione è inappellabile e l’istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

c.12L’adesione all’AVIS Nazionale da parte di una nuova associazione territoriale comporterà l’automatica adesione della stessa a tutte le Avis sovraordinate.

c.13Ove il Consiglio Nazionale si esprima sfavorevolmente in ordine all’adesione dell’associazione territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c. 9 del presente articolo.

c.14Al fine di rinnovare la loro adesione all’AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente statuto provvederanno, entro e non oltre il termine di un anno a decorrere dalla comunicazione formale, da parte del Presidente Nazionale, dell’avvenuta adozione del provvedimento ministeriale di approvazione, ad adottare, nei modi e nei tempi di legge – e, ove in possesso della personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 361/2000 e del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni – il nuovo statuto associativo, che dovrà essere conforme allo statuto-tipo di cui ai c. 8 e 9 del presente articolo.

c.15Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento all’AVIS della quota associativa annuale nella misura determinata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale, allo scopo di fornire all’AVIS medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

c.16Tutte le Associate dell’AVIS Nazionale già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale.

c.17L’AVIS Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

ART. 7
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1La qualifica di socio si perde per:

  1. recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 4;
  2. espulsione – sia del socio persona giuridica sia di quello persona fisica – per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
  3. dimissioni – solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4 – dall’Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
  4. cessazione dell’attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

c.2Il recesso dall’AVIS Nazionale da parte di un’associata persona giuridica deve essere deliberato dall’Assemblea dell’associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel proprio statuto; comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente dell’Avis Nazionale, da parte del Presidente dell’Associazione receduta.

c.3In presenza delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone giuridiche possono essere espulsi – su proposta formulata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sovraordinata e/o interessata e, nel caso di inattività dello stesso, da parte del Consiglio Nazionale – esclusivamente dall’Assemblea Generale degli Associati; contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso.

c.4Gli associati persone fisiche possono essere espulsi, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartengano.

c.5Contro il provvedimento di espulsione l’associato persona fisica potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali; il provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile – entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all’interessato dell’adozione dello stesso – al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del presente statuto.

c.6Nelle more della decisione da parte dell’Assemblea Generale degli Associati in ordine all’espulsione dell’Associata persona giuridica, quest’ultima mantiene il diritto di voto.

c.7In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione dell’associato persona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o equiparate competente, l’associato espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.8Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette l’Associato persona fisica o giuridica dall’Associazione, sia a livello nazionale sia a livello periferico.

c.9All’atto del recesso ovvero dell’espulsione dall’AVIS, l’associazione locale è obbligata a modificare il proprio nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al 9° comma dell’art. 6.

ART. 8
ORGANI 

c.1Sono organi di governo dell’AVIS:

  1. l’Assemblea Generale degli Associati;
  2. il Consiglio Nazionale;
  3. il Comitato Esecutivo;
  4. il Presidente e il Vicepresidente Vicario.

c.2E’ organo di controllo dell’AVIS il Collegio dei Revisori dei Conti.

c.3Sono organi di giurisdizione interna dell’AVIS:

  1. il Giurì Nazionale;
  2. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

c.4Sono organi consultivi dell’AVIS:

  1. la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate;
  2. il Comitato Medico Nazionale.

ART. 9
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

c.1L’Assemblea Generale degli Associati è composta, ai sensi dei c. 3 e 4 dell’art. 5 del presente statuto, dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee regionali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Generale ordinaria dell’anno successivo.

c.2Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.

c.3Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante di un’altra associata persona giuridica.

c.4L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché del bilancio preventivo dell’anno in corso.

c.5L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo dell’AVIS Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati.

c.6L’Assemblea annuale è convocata dal Presidente dell’AVIS Nazionale esclusivamente con avviso scritto inviato almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.

c.7In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.

c.8Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Generale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9Per deliberare lo scioglimento dell’AVIS Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Generale.

c.10Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.

ART. 10
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

c.1Spetta all’Assemblea Generale degli Associati:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Comitato Esecutivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. l’approvazione del bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Nazionale;
  3. l’approvazione di impegni economici pluriennali;
  4. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa;
  5. l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale, del Giurì Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal regolamento;
  6. la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. l’approvazione delle modifiche del presente Statuto;
  8. la modifica del regolamento vigente dell’Associazione;
  9. la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione dell’Associazione con altre strutture associative analoghe;
  10. la nomina dei commissari liquidatori;
  11. la devoluzione del patrimonio;
  12. la determinazione delle quote sociali;
  13. ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

c.2Le competenze dell’Assemblea Generale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Nazionale.

ART.11
CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1Il Consiglio Nazionale è composto dal numero minimo di componenti eletti in osservanza del successivo co. 4 al numero massimo di 45 membri, eletti dall’Assemblea Generale tra i candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le modalità indicate nei rispettivi statuti.

c.2Ogni variazione del numero dei consiglieri va deliberata dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative.

c.3I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati applicando il metodo d’Hont.

c.4Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata da almeno un consigliere.

c.5Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e un Segretario Generale.

c.6Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, eletti all’interno del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.

c.7Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo – entrambi predisposti dal Comitato Esecutivo – da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’Art. 9.

c.8Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.

c.9La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato dal Presidente dell’AVIS a ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima.

c.10Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

c.11La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.12Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio Nazionale:

  1. la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea Generale degli Associati;
  2. la predisposizione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea Generale degli Associati;
  3. la proposizione e la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della donazione e alla propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
  4. l’azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;
  5. la esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dalla stessa;
  6. la nomina eventuale, su proposta del Comitato Esecutivo, di un Direttore Generale, definendone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell’incarico;
  7. la promozione di convegni sui temi specifici;
  8. l’intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
  9. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili;
  10. l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
  11. la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall’Assemblea Generale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
  12. l’approvazione delle relazioni illustrative della attività svolta, per la presentazione delle stesse all’Assemblea Generale degli Associati;
  13. la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
  14. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Comitato Esecutivo.

c.13La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l’automatica decadenza dell’intero Consiglio Nazionale.

c.14Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dal comma precedente e dal c. 8 dell’art. 9, il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l’ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell’Assemblea Generale degli Associati che dovrà essere convocata – secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 9 e del c.10 dell’art. 21 – entro quattro mesi dalla seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.

ART.12
COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale – delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

  1. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
  2. la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
  3. l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
  4. l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
  5. la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
  6. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
  7. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;

c.2Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Nazionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.

ART.13
IL PRESIDENTE

c.1Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno, presiede l’AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2Al Presidente spetta, inoltre:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, la Consulta dei Presidenti Regionali e equiparati e il Comitato Medico Nazionale, nonché formularne l’ordine del giorno;
  2. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
  3. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale.

c.4In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

Art. 14
COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

c.1Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Generale degli associati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

c.2I Revisori durano in carica 4 anni.

c.3Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

ART 15
GIURI’ NAZIONALE

c.1Il Giurì Nazionale – eletto dall’Assemblea Generale degli Associati – è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra associati dotati di adeguata professionalità in materia giuridica.

c.2Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio interno il Presidente, svolge le funzioni di giudice di secondo grado in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate persone giuridiche e l’AVIS Nazionale.

c.3Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, anche l’attività giurisdizionale di unico grado nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.4Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

c.5Le decisioni del Giurì Nazionale non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche delle associate persone giuridiche.


ART.16
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

c.1Il Collegio Nazionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Generale degli Associati – si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata professionalità in materia giuridica.

c.2Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra l’Avis Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene l’Avis Comunale, di base o equiparata cui i soci stessi aderiscano, nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra un’associazione territoriale a qualsiasi livello e l’AVIS Nazionale.

c.3Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali ed equiparate in materia di controversie tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali della stessa regione, ovvero tra soci persone giuridiche territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.4Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

c.5Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento di espulsione adottato dal Collegio Regionale dei Probiviri nei confronti di un associato persona fisica – ai sensi del co. 5 dell’art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle Avis Regionali ed equiparate – non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

ART. 17
CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE

c.1La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall’AVIS Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

c.2La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno due volte all’anno; è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei Presidenti Regionali ed equiparati.

c.3Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Comitato Esecutivo.

c.4Per i tempi e le modalità di convocazione della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale.

c.5I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna informazione e per l’assunzione di eventuali delibere.

ART. 18
IL COMITATO MEDICO NAZIONALE 

c.1Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai responsabili sanitari delle AVIS regionali ed equiparate e, nello svolgimento delle proprie attività, si può avvalere anche di esperti esterni e consulenti.

c.2Il Comitato costituisce l’organo consultivo dell’AVIS Nazionale su argomenti di carattere sanitario di interesse associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente informato il Comitato Esecutivo al riguardo, attività di coordinamento ed indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera con istituzioni e società scientifiche nazionali ed internazionali operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre branche mediche e chirurgiche.

c.3Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede personalmente o a mezzo di un suo delegato, almeno due volte l’anno nonché ogni qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo associativi, deliberazioni nelle materie di cui al 2° comma del presente articolo.

c.4Spetta al Presidente Nazionale informare, per quanto di rispettiva competenza, l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo in ordine ai pareri consultivi espressi dal Comitato Medico Nazionale.

Art. 19
PATRIMONIO 

c.1Il patrimonio dell’AVIS Nazionale ammonta attualmente a complessivi 826.927,00 Euro.

c.2Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

  • il reddito del patrimonio;
  • i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • i contributi di organismi internazionali;
  • i rimborsi derivanti da convenzioni;
  • le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  • ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall’AVIS Nazionale, nel rispetto delle norme di leggi.

c.3Il Consiglio Nazionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto del suo scopo.

c.4E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20
ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale lo schema di bilancio preventivo per l’anno successivo, che entro il 31 maggio dell’anno seguente verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Art. 21
CARICHE

c.1Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione.

c.2Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4Il regolamento associativo disciplina i casi di incompatibilità.

c.5In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto subentra il primo dei non eletti.

c.6Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d’uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per l’elezione e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 11.

c.7Nelle more della sostituzione di cui al comma precedente, il/i posto/i di consigliere vacante è occupato dal/i Presidente/i della/e Avis Regionale/e o equiparata/e alla/e quale/i apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno.

c.8Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell’organo medesimo, anche nei casi previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 11.

c.9Ove il consigliere venuto meno e non sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione ai sensi dell’art. 11, c. 5° e 6°.

c.10Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 dell’art. 9 e 13 dell’art. 11, in ogni caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decade l’intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l’Assemblea Generale degli Associati, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale, l’attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.

c.11Ai membri effettivi degli altri organi elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero dei voti.

c.12Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri degli organi di cui al precedente c. 11 si riducano a meno di tre, l’intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni.

Art. 22
ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c.1Lo scioglimento dell’AVIS Nazionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 1 dell’art. 9.

c.2In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

Art. 23
RINVIO

c.1Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 24
NORMA TRANSITORIA

c.1Nelle more dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente, i quali si intendono abrogati dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione di questo Statuto.

c.2Vengono altresì abrogate, con effetto immediato dalla data di approvazione governativa del presente Statuto, tutte le normative territoriali in contrasto con lo Statuto medesimo.

c.3A conclusione di ciascuna delle procedure di modifica statutaria territoriali previste dal c.14 dell’art. 6 del presente Statuto, si intenderanno definitivamente abrogate tutte le normative regionali residuali.

c.4I titolari di cariche sociali negli organi di governo a tutti i livelli associativi mantengono la carica – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.5All’atto dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa, decadono immediatamente i componenti del Giurì Nazionale in carica.

c.6Nel computo dei mandati di cui al c.3 dell’art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.7Nella seduta annuale del 2005, l’Assemblea Generale degli Associati delibererà, ai sensi e per gli effetti del 1° e del 2° comma dell’art. 11, il numero dei componenti del Consiglio Nazionale per il mandato 2005-2009.